A partire dal 01.01.2021 le aziende con sede legale in Gran Bretagna, si sono ritrovate da un giorno all’altro, ad essere considerate a livello fiscale dei soggetti Extra UE piuttosto che UE. Dal punto di vista pratico questo significa sostanzialmente 2 cose: spostare beni (merci o beni strumentali) oppure personale dalla Gran Bretagna all’Italia o viceversa, non è più agevole come un tempo.
La movimentazione dei beni:
Se ad esempio un’azienda italiana o del Regno Unito vuole spostare dei beni attraverso i due paesi attraverso una comune vendita, il passaggio fisico del bene da un paese all’altro viene bloccato alla dogana. Per permettere al bene di varcare i confini nazionali, il soggetto importatore del bene deve provvedere al pagamento dell’IVA alla dogana ( in un secondo momento l’IVA potrà essere recuperata attraverso la registrazione in contabilità della bolla doganale). Oltre al pagamento dell’IVA, qualora sia previsto, è possibile su alcune tipologie di prodotti anche il pagamento di eventuali dazi (duties).
La movimentazione delle persone:
Anche gli spostamenti delle persone hanno subito una forte influenza per effetto della Brexit: mentre prima i cittadini britannici erano soggetti comunitari, liberi di muoversi all’interno dell’UE, ora sono soggetti extracomunitari e sono soggetti dunque a maggiori restrizioni rispetto a prima. Un cittadino del Regno Unito che vuole venire in Italia a lavorare deve avere un valido titolo di soggiorno ( non approfondiamo ora il tema lavoro, non essendo il focus di quest’articolo).
Dal punto di vista fiscale le regole che impattano su ogni singola operazione ( di acquisto o vendita di beni o servizi) cambiano notevolmente. L’azienda italiana che ha rapporti con il Regno Unito si trova ora a dover affrontare alcuni dubbi:
Se si vende un certo bene ad un certo cliente del Regno Unito (oppure si effettua un servizio), quale aliquota IVA devo applicare? E qual è la dicitura corretta dei riferimenti legislativi che devo riportare in fattura?
Le domande e i dubbi che sorgono sono tante e nello specifico è necessario esaminare ogni situazione con il supporto di un professionista specializzato. In questo articolo non possiamo sostituire la consulenza specializzata e qualificata del professionista tuttavia possiamo fornire alcune linee guida per sapersi orientare nella disciplina fiscale nei rapporti tra Italia e Regno Unito.
Per schematizzare possiamo affermare che la Brexit ha comportato la scissione dell’unione Europea in 2 mercati che viaggiano con regole distinte, soprattutto dal punto di vista dell’IVA:
- il mercato dei paese UE
- Il mercato del Regno Unito (UK) che lo raggruppiamo assieme a tutto quello che non è Italia oppure UE e lo chiamiamo Extra UE.
Mettiamoci ora nei pani di un ‘azienda Italiana che deve fatturare ad un’azienda inglese. I casi più comuni che troviamo nella pratica sono i seguenti:
Azienda italiana che effettua cessioni di beni a clienti UK (B2B)
Mentre prima della Brexit, veniva emessa una fattura senza applicazione dell’IVA italiana ai sensi dell’art.41 DL 331/93 e si doveva riportare la dicitura operazione soggetta a inversione contabile (reverse charge).
Dopo il 01.01.2021 se stiamo vendendo ad un cliente azienda UK stiamo vendendo ad un cliente extra UE e quindi stiamo effettuando a tutti gli effetti un’esportazione ex articolo 8 DPR n. 633/72.
Esportare un bene significa farlo uscire dall’Unione Europea. Tale operazione prevede l’emissione di una fattura senza applicazione dell’IVA (le esportazioni sono infatti operazioni non imponibili, l’IVA verrà assolta dall’acquirente del bene nel paese di destinazione dello stesso).
Azienda italiana che effettua cessioni di beni a cittadini privati UK (B2C)
Con riferimento invece alle vendite a distanza effettuate da un cedente soggetto passivo Iva italiano a un privato residente nel Regno Unito, si applicano le ordinarie norme sulle esportazioni previste dall’articolo 8 D.P.R. 633/1972.
Deve pertanto essere emessa una fattura non imponibile ai sensi del predetto articolo 8 ed è necessario provare l’avvenuta esportazione. Pertanto, ancorché non obbligatoria, è consigliabile emettere comunque la fattura in quanto è un documento ordinariamente richiesto in dogana ai fini dell’esportazione. Esiste ovviamente l’obbligo di registrazione dell’operazione nel registro dei corrispettivi (qualora non si emetta la fattura) o nel registro delle fatture emesse.
Azienda italiana che effettua servizi a clienti UK (B2B)
Prima della Brexit un’azienda italiana che vende ad un’azienda UK un determinato servizio, nella fattura di vendita non doveva applicare l’IVA. Sia il prestatore che il committente UE dovevano inoltre essere iscritti al VIES. L’emissione della fattura da parte del soggetto italiano era fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972 e dove riportare l’annotazione ‘‘inversione contabile’’.
Dopo che il Regno Unito è passato da essere soggetto UE a soggetto extra UE, vendere un servizio a un britannico comporta che tale operazione prevede sempre l’emissione della fattura da parte del soggetto italiano fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972 con l’annotazione di ‘‘operazione non soggetta a IVA ’ al posto di “ operazione soggetta all’inversione contabile”’. Il soggetto extra UE dovrà emettere auto fattura (se vi e` tale previsione normativa nel suo Paese). Per approfondimenti leggi l’articolo (e-commerce diretto).
Azienda italiana che effettua servizi a clienti UK (B2C)
Prima della Brexit l’azienda italiana (prestatore) doveva procedere all’apertura di un rappresentante fiscale. Ovvero doveva identificarsi direttamente presso l’agenzia delle entrate/ fisco UK. Doveva poi procedere all’applicazione al committente privato dell’ IVA britannica. Non era previsto l’obbligo di presentare gli elenchi Intrastat così pure di ’iscrizione al VIES.
Con l’avvento della Bexit vendere un servizio ad un cittadino britannico comporta la verifica degli adempimenti fiscali che l’azienda italiana deve compiere per entrare e vendere nel mercato UK ai privati. L’apertura di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta nel regno unito sono le strade possibili.