Per tutti quei soggetti definiti “impatriati” (italiani che si sono trasferiti all’estero oppure cittadini stranieri che decidono di portare la loro residenza in Italia), esiste una normativa specifica che ha lo scopo di agevolare chi si trasferisce in Italia, vi risiede stabilmente per un determinato periodo e paga le tasse in Italia.
L’agevolazione riguarda i redditi da lavoro dipendente e autonomo prodotti da chi ha trasferito la residenza in Italia e si impegna a risiedere per almeno 2 anni.
La normativa ha subito diverse trasformazioni nel corso del tempo: per semplificare un po’ le cose diciamo che esistono delle regole che si applicano a chi ha trasferito la residenza prima del 30.04.2019 e chi ha trasferito la residenza dopo tale data.
Regime impatriati prima del 30.04.2019
Per i trasferimenti effettuati prima del 30.04 .2019 i lavoratori impatriati (di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015) che possono accedere al beneficio fiscale sono classificabili in due categorie:
1) “impatriati manager” che:
– rivestono ruoli direttivi (quadro/dirigente) o sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (titolo di istruzione superiore a seguito di percorso almeno triennale o requisiti delle professioni)
– non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento in Italia
– si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni
– prestano l’attività lavorativa prevalentemente in Italia (per più di 183 giorni) e presso un’impresa residente in Italia.
2) “impatriati in possesso di laurea” ovvero soggetti che:
– sono in possesso di un titolo di laurea
– hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più (e sono stati residenti all’estero per almeno due periodi d’imposta e non hanno avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale)
– sono cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale
– svolgono un’attività di lavoro autonomo, dipendente o d’impresa in Italia.
Per il periodo di imposta (a partire dal 2016) in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi successivi a tali soggetti è consentito di ridurre la base imponibile relativa ai redditi prodotti in Italia del 50%.
Regime impatriati dopo il 30.04.2019
Per il periodo di imposta 2019 (se il trasferimento è avvenuto dopo il 30.04), 2020 e per i quattro periodi successivi a tali soggetti è consentito di ridurre la base imponibile relativa ai redditi prodotti in Italia del 30%.
Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo al 30% se il trasferimento avviene in regioni del Nord mentre chi si trasferisce al Sud ottiene un ulteriore incentivo di riduzione della base imponibile al 10% Sud.
Permane l’impegno a mantenere la residenza per almeno 2 anni. Questo vale sia per cittadini Italiani che stranieri (UE o extra UE) a condizione che rimangono in Italia per più di 2 anni.
– non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento in Italia
I soggetti appena trasferiti che hanno figli minori o che intendono comprare casa in Italia a seguito del trasferimento possono usufruire di un ulteriore agevolazione. Il beneficio della riduzione del carico fiscale si estende per ulteriori 5 anni ( e quindi in totale fanno 10). L’acquisto della casa può avvenire anche un anno prima del trasferimento in Italia, a condizione però che si mantenga la residenza sempre per i 2 anni successivi. L’acquisto dell’immobile dopo il trasferimento non è soggetto a limitazioni temporali.
I requisiti soggettivi art.16 comma 1 Dlgs 147/15 comma 1 e 2 cambiano totalmente: non è più necessario il possesso di requisiti tecnico professionali (la posizione direttiva o l’elevata qualificazione o specializzazione) Ora per chiunque si trasferisce, non è necessario essere in possesso di questi requisiti professionali. Per quanto riguarda gli studenti, vale quanto già esposto nel paragrafo precedente ( la normativa è la stessa).
Nella normativa precedete sussisteva l’obbligo degli italiani residenti all’estero di essere iscritti all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero). Ora è stato tolto questo requisito. Può beneficiare della legge in questione anche chi risiedeva all’estero (con dichiarazione del proprio domicilio/residenza presso le autorità estere preposte. Es. comune, ecc..) ma senza essere iscritto all’AIRE.
Per i lavoratori che rientrano in Italia e svolgono lavoro dipendente è possibile mandare una richiesta scritta al datore di lavoro e dichiarare di essere in possesso dei requisiti speciali di detassazione previsti per gli impatriti (si fa un autocertificazione DPR 445/2000.).
A seguito di questo il datore di lavoro adeguerà le ritenute fiscali direttamente nella busta paga del dipendente. Questo significa che il dipendente a fine mese riceverà uno stipendio netto più alto.
L’alternativa è la richiesta del beneficio direttamente in dichiarazione dei redditi. Si otterrà dunque un rimborso o un credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Bisogna fare attenzione alla tempistica di presentazione delle dichiarazioni per ottenere il beneficio:
vanno sicuramente bene le dichiarazioni presentate nei termini ma anche le “integrative a favore”, cioè quelle presentate nei 90 gg successivi alla scadenza . Quelle presentate nei 90 giorni successivi alla scadenza non vanno bene.
Riepilogo
Per riassumere quanto detto fin’ora risponderemo a delle semplici domande con riferimento alla normativa attuale (che si applica per i trasferiti dopo il 30.04.2019)
A quanto si riduce il reddito imponibile con l’agevolazione?
Il reddito imponibile IRPEF, legato a lavoro dipendente, autonomo o di impresa, è ridotto al 30%. Il reddito imponibile si riduce al 10% se ci si trasferisce in una delle Regioni del Sud d’Italia.
Quanti anni dura l’agevolazione dei lavoratori impatriati?
L’agevolazione impatriati ha una durata di 5 anni a partire dall’annualità di acquisizione della residenza fiscale italiana. L’agevolazione si estende per ulteriori 5 anni se si acquista un immobile in Italia o se avviene la nascita di un figlio.
Quali sono i requisiti per ottenere l’agevolazione impatriati?
– Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il rimpatrio;
– Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni;
– L’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano (più di 183 giorni).
Permane l’obbligo di possedere determinati requisiti tecnici professionali? No
Se non sono iscritto AIRE posso godere dell’agevolazione? Si
Posso applicare l’agevolazione se in Italia apro partita IVA in regime forfettario?
No. L’agevolazione si applica solo ai redditi imponibili IRPEF (quindi redditi da lavoro dipendente, impresa o lavoro autonomo). Il forfettario è un regime agevolato soggetto a un altro tipo di imposta: l’imposta sostitutiva. L’abbattimento è sui redditi IRPEF, non su quelli già agevolati.
Che cosa succede se rimano in Italia per meno di 24 mesi dall’impatrio?
Si perde l’agevolazione e si devono pagare le maggiori imposte non pagate e anche le sanzioni per infedele dichiarazione dei redditi.
Durante il periodo di impatrio in Italia posso godere dell’agevolazione anche se cambio datore di lavoro?
Si, l’agevolazione è fruibile anche in caso di cambiamento del datore di lavoro.