CRIPTO VALUTE ASPETTI FISCALI

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CRIPTO VALUTE ASPETTI FISCALI

Le  valute virtuali o cripto valute sono un sistema alternativo a quello tradizionale per regolare gli scambi commerciali. Si tratta di un sistema non soggetto a regolamentazione e che non passa da  un controllo di tipo centralizzato (come le banche).

Le movimentazioni di denaro virtuale per la legge italiana non sono ancora state oggetto di leggi specifiche.

Va da se che chi possiede e scambia valute virtuali (cripto valute) deve anche porsi il problema di come questi scambi vengono trattati dal punto di vista fiscale.

Il possesso di valute virtuali per la legge italiana (in assenza di leggi fatte appositamente)  è assimilato al possesso di valute estere. Il documento dell’Agenzia delle Entrate Risoluzione n.72/E/2016 definisce il tutto. Ai fini fiscali le valute virtuali sono assimilate alle valute estere. Per questo motivo è necessario conoscere le regole riguardanti la tassazione dei redditi che derivano dallo scambio delle valute (estere tradizionali e virtuali)  in base a quanto disposto dall’articolo 67 del DPR n 917/86.

I redditi che generano le cripto valute: le plusvalenze

Comprare e vendere valute estere (o cripto valute) possono generare un’attività speculativa soggetta a tassazione.

I redditi prodotti sono classificabili come redditi diversi di natura finanziaria. Le plusvalenze/ minusvalenze che derivano dalla vendita di valute estere e cripto valute, sono redditi tassabili oppure deducibili. Tassabili se il prezzo di vendita della valuta è superiore al prezzo d’acquisto; deducibili, nel caso che il prezzo di vendita è inferiore al prezzo al quale ho acquistato.

La condizione che prevede la tassazione/deducibilità in capo al soggette che le detiene è che le giacenza media dei depositi e conti correnti complessivi detenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 Euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.Lgs. 461/97 le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere ( e quindi anche le cripto valute) sono soggette a imposta sostitutiva del 26%. Il quadro di riferimento è il quadro RT del modello Redditi P.F.

In sostanza, se abbiamo una giacenza media annuale lontana dalla soglia e compriamo e vendiamo cripto valute nelle piattaforme di Trading On-line, non abbiamo molto da preoccuparci delle eventuali plusvalenze.

Se invece compiamo le nostre operazioni a ridosso della soglia di cui sopra dobbiamo stare attenti nel dichiarare la plusvalenze nel modello redditi per poi assoggettarle a tassazione (26%).

Il monitoraggio delle cripto valute

Se possediamo cripto valute in quantità modeste, magari non siamo interessati al problema descritto sopra di dichiarare le plusvalenze, però siamo comunque obbligati a fornire delle informazioni.

In base a quanto dispone l’articolo 4 del D.L n. 167/90, le persone fisiche (oltre agli enti non commerciali e alle società semplici) devono compilare il Quadro RW del modello dichiarativo, relativo al monitoraggio fiscale. Questo in caso di detenzione di “investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia“.

Le cripto valute sono assimilate alle “attività estere di natura finanziaria“, non rientrando nel concetto di “investimenti all’estero“ (questi sono ad esempio gli immobili detenuti all’estero).

L’obbligo di indicazione delle Cripto valute nel monitoraggio fiscale non si realizza quando la persona fisica residente abbia la disponibilità della chiave privata.

Questa considerazione è ricavabile dalla lettura dell’articolo 4 del Model Tax Convention on Income and on Capital, documento OCSE del 21 novembre 2017.

Questo significa che un contribuente residente fiscalmente in Italia che detiene valuta virtuale su un wallet privato, non sia soggetto ad obblighi di monitoraggio fiscale.

Tali obblighi, si renderebbero necessari solo nel caso in cui il contribuente residente si avvalga di prestatori di servizi di portafogli digitali non fiscalmente residenti in Italia.

Solo con la presenza di intermediari non residenti che detengono valute virtuali per il contribuente è obbligatorio effettuare la segnalazione nel quadro RW

Questa interpretazione che deriva dall’analisi del citato documento OCSE, tuttavia, ad oggi non è recepita nel sistema nazionale da alcun documento dell’Agenzia delle Entrate.

In mancanza di regole certe si consiglia di adottare un atteggiamento prudenziale e procedere comunque alla compilazione del quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale, qualora si possiedono cripto valute, indipendentemente che l’intermediario sia in Italia o meno.

Il valore delle cripto valute

Il Quadro RW richiede l’indicazione del controvalore delle attività finanziarie detenute. Il criterio di valorizzazione è  quello del’IVAFE  ( Imposta sul valore delle attività finanziarie estere):

“valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso

Il costo di acquisto come valore di riferimento per indicare il valore delle cripto valute

Le rilevazioni di prezzo delle Cripto valute avvengono in luoghi che non costituiscono né mercati regolamentati, né un sistema organizzato di negoziazione.

La rilevazione avviene su piattaforme private che rilasciano informazioni relative al prezzo non validate né verificabili. Con forti variazioni intra-giornaliere e tra i vari fornitori di servizi.

Bisogna considerare anche che le Cripto valute non hanno valore nominale né valore di rimborso.

Conseguentemente l’unico criterio oggettivo che ci consente di valorizzarle è costituito dal costo sostenuto per l’acquisto delle stesse.

 

 

By |2021-10-04T17:14:55+00:00Ottobre 4th, 2021|Fiscale|Commenti disabilitati su CRIPTO VALUTE ASPETTI FISCALI