Aspetti fiscali dell’e-commerce diretto: vendere servizi on-line

//Aspetti fiscali dell’e-commerce diretto: vendere servizi on-line

Aspetti fiscali dell’e-commerce diretto: vendere servizi on-line

L’e-commerce diretto riguarda le compravendite di beni immateriali “digitali“.

Si tratta di beni che non necessitano di supporti fisici per essere movimentati.

Ad esempio software, immagini, testi, musica, film, corsi on line ecc..

La transazione commerciale si perfeziona on-line. Quindi, la consegna del bene immateriale ovvero la prestazione del servizio da una parte ed il pagamento del corrispettivo dall’altra vengono effettuate utilizzando canali telematici.

Tali operazioni, ai fini fiscali, sono considerate prestazioni di servizi Dir.2006/112/CE, Agenzia delle Entrate, Risoluzione n 274/E/2008.

Aspetti di base

Per quanto attiene ai servizi digitali, la regola generale è che le operazioni in esame sono assoggettate ad Iva nel Paese del committente (soggetto Iva o meno) a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito (Paese Ue o Extra-Ue).

A livello procedurale, le modalità di applicazione dell’Iva saranno, invece, differenziate a seconda dello status del committente (soggetto Iva o meno), in quanto:

Nei rapporti B2B, l’imposta sarà applicata dal cliente con il meccanismo del Reverse Charge

Nei rapporti B2C, invece, l’imposta sarà pagata direttamente dal fornitore (comunitario o extracomunitario) previa identificazione ai fini Iva nel Paese Ue del committente, avvalendosi del regime speciale Moss.

E-commerce diretto: operazioni interne (con soggetti residenti in Italia)

La disciplina IVA delle operazioni di commercio elettronico diretto tra soggetti residenti in Italia è disciplinata dalle disposizioni contenute dal DPR n. 633/72. Le operazioni effettuate a favore dei privati o dei soggetti passivi sono soggette a IVA ai sensi dell’art 2 DPR 633/72.

Se l‘acquirente è un soggetto passivo, il venditore emetterà una fattura imponibile IVA al cliente.

Se il cliente è un “privato consumatore” si applica la disciplina delle vendite per corrispondenza art. 22, comma 1, del DPR n. 633/72. (Per approfondimenti vedi  aspetti fiscali nel commercio elettronico indiretto: vendere beni on line)

E-commerce indiretto: operazioni intra comunitarie

Tali operazioni seguono la disciplina IVA dettata dall’articolo 41, DL n 331/93. Distinguiamo questo tipo di operazioni a seconda che siano rivolte a soggetti passivi di un altro stato membro (B2B) oppure a privati cittadini (B2C), sempre di un altro stato comunitario.

Operazioni B2B

Se il cedente e l’acquirente sono residenti in differenti Stati comunitari e sono entrambi soggetti passivi Iva, l’applicazione dell’IVA avviene secondo le regole dettate in via generale per gli acquisti intra comunitari di servizi e cioè verrà applicato il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge nel Paese del soggetto acquirente.

Se ad esempio un’azienda italiana vende ad un’azienda tedesca un determinato servizio, nella fattura di vendita non bisognerà applicare l’IVA italiana, sia il prestatore che il committente UE dovranno essere iscritti al VIES e l’ emissione della fattura da parte del soggetto italiano dovrà essere fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del
DPR n. 633/1972 e deve riportare l’annotazione ‘‘inversione contabile’’.

Operazioni B2C

Il prestatore nazionale dovrà procedere all’apertura di un rappresentante fiscale. Ovvero dovrà identificarsi direttamente presso l’agenzia delle entrate/ fisco in ciascun Paese UE dove si considerano stabiliti i committenti privati che hanno proceduto all’acquisto on line. Si dovrà poi procedere all’applicazione al committente privato UE dell’IVA non italiana ma del suo paese. Non è previsto l’obbligo di presentare gli elenchi Intrastat così pure l’iscrizione al VIES.

Ecommerce indiretto: operazioni extra-ue

Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico indiretto verso controparti Extra-UE si applica la seguente disciplina IVA:

Operazioni B2B

Se acquistiamo dall’estero (extra UE) un servizio on-line, il soggetto italiano dovrà emettere un auto fattura con l’indicazione (la quale andrà emessa con riferimento al mese di ricezione della fattura);
La registrazione dell’auto fattura va fatta sia sul registro IVA acquisti che sul registro IVA vendite al fine di rendere l’operazione ‘‘neutrale’’ ai fini IVA ( in altre parole è il soggetto italiano ad assolvere l’imposta sul valore aggiunto);
Non vi e` l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.

Se invece siamo noi che vendiamo un servizio tramite la rete ad un soggetto extra UE, tale operazione prevede l’emissione della fattura da parte del soggetto italiano fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972 con l’annotazione ‘‘operazione non soggetta’’. Il soggetto extra UE dovrà emettere auto fattura (se vi e` tale previsione normativa nel suo Paese) ed eseguire le procedure descritte nel paragrafo sopra; Non vige l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.

Operazioni B2C

In tal caso si dovranno verificare gli adempimenti fiscali riservati nel singolo Paese extra-UE per le vendite ai privati.

 

 

By |2021-01-15T17:29:13+00:00Gennaio 15th, 2021|Altre attività|Commenti disabilitati su Aspetti fiscali dell’e-commerce diretto: vendere servizi on-line