L’ E-commerce è un’attività in grado di realizzare transazioni quali la commercializzazione di beni e servizi o la distribuzione di prodotti, di supporto ad un’attività commerciale in senso classico, svolta utilizzando internet. La sua caratteristica principale è senz’altro la presenza di un canale telematico per la realizzazione dello scambio commerciale.
L’E-commerce lo possiamo capire meglio se lo si distinguiamo in due macro aree: il commercio elettronico indiretto e diretto:
E-commerce indiretto ha per oggetto beni materiali. Il venditore mette a disposizione sul sito web il catalogo dei prodotti con le caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna e i prezzi. Il cliente procede ad effettuare l’ordine per via telematica e riceve la consegna fisica del bene. Classici esempi di siti di e-commerce indiretto possono essere Amazon o E-bay.
E-commerce diretto. Si tratta del commercio elettronico di beni immateriali o digitalizzati in questo caso si parla di commercio elettronico diretto (on-line), in cui l’intera transazione commerciale, ivi inclusa la consegna del bene avviene per via telematica.
In quest’articolo ci focalizziamo sul commercio elettronico indiretto e in particolare sulla gestione fiscale. Prima di tutto però è bene tener presente che la conclusione del contratto tra acquirente e venditore si perfezione a distanza, per via telematica mentre la consegna fisica del bene, avviene attraverso i canali tradizionali (es. corriere espresso)
La parte più complessa del commercio elettronico è la gestione fiscale e spesso gli esercenti si trovano in difficoltà nel gestire le varie casistiche possibili. Infatti a seconda che la vendita del bene sia fatta ad un soggetto residente in Italia, ad un soggetto U.E oppure extra UE, sia esso soggetto passivo (quindi con P.IVA) oppure un privato, le regole di tassazione cambiano. Prima di esaminare caso per caso, partiamo da una regola generale: le operazioni di E-commerce Indiretto, ai fini IVA sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente, sia questo un privato o un operatore economico.
Passiamo ad analizzare ora l’E-commerce e i suoi aspetti fiscali a seconda che l’operazione di cessione di un determinato bene materiale sia un’operazione interna (Italia), UE, extra UE, e che il soggetto beneficiario sia a sua volta un soggetto passivo (B2B) o un privato (B2C).
E-commerce indiretto: operazioni interne (con soggetti residenti in Italia)
La disciplina IVA delle operazioni di commercio elettronico indiretto tra soggetti residenti in Italia è disciplinata dalle disposizioni contenute dal DPR n. 633/72. Le operazioni effettuate a favore dei privati o dei soggetti passivi sono soggette a IVA ai sensi dell’art 2 DPR 633/72.
Se l‘acquirente è un soggetto passivo, il venditore emetterà una fattura imponibile IVA al cliente.
Se il cliente è un “privato consumatore” si applica la disciplina delle vendite per corrispondenza. Le corrispondenti operazioni non sono soggette né all’obbligo di emissione della fattura (elettronica o meno). Salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione (art. 22, comma 1, del DPR n. 633/72). Né all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell’IVA, devono essere, tuttavia, annotati nell’apposito registro di cui all’articolo 24 del DPR n. 633/72 (Registro dei corrispettivi).
Questi aspetti, ricordiamo, riguardano esclusivamente i commercianti al minuto. Tutti gli altri operatori economici che pongono in essere un’attività di E-commerce, per le operazioni verso privati, sono tenuti obbligatoriamente all’emissione della fattura.
E-commerce indiretto: operazioni intra comunitarie
Tali operazioni seguono la disciplina IVA dettata dall’articolo 41, DL n 331/93. Distinguiamo questo tipo di operazioni a seconda che siano rivolte a soggetti passivi di un altro stato membro (B2B) oppure a privati cittadini (B2C), sempre di un altro stato comunitario.
Operazioni B2B
Se il cedente e l’acquirente sono residenti in differenti Stati comunitari e sono entrambi soggetti passivi Iva, l’applicazione dell’IVA avviene secondo le regole dettate in via generale per gli acquisti intracomunitari e cioè verrà applicato il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge nel Paese del soggetto acquirente.
Se ad esempio un’azienda italiana vende ad un’azienda olandese un determinato bene, nella fattura di vendita non bisognerà applicare l’IVA italiana ai sensi dell’art.41 DL 331/93. Si dovrà tuttavia riportare la dicitura operazione soggetta a inversione contabile (reverse charge).
Nel momento in cui la fattura sarà mandata ed entrerà in possesso del cliente olandese, quest’ultimo provvederà ad integrarla ovvero riportando sulla fattura stessa l’IVA olandese e provvedendo al suo versamento. L’IVA verrà per tanto assolta dal soggetto acquirente.
Operazioni B2C
La direttiva UE n.2017/2455 ha introdotto rilevanti novità in tema di commercio elettronico indiretto, al fine di facilitare le vendite a distanza di beni nel territorio dell’Unione europea.
A decorrere dal 1° luglio 2021 e previo recepimento all’interno dell’ordinamento tributario italiano, sono eliminate le attuali “soglie di protezione” (limiti che variano da paese a paese a seconda del volume di operazioni con soggetti passivi privati) e sarà introdotta un’unica soglia di € 10.000,00, comune a tutti gli stati membri.
Se ad esempio un’azienda italiana vuole vendere i propri prodotti a privati cittadini olandesi dovrà seguire il seguente schema:
- fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, quale valore al netto dell’imposta, l’Iva si applicherà nel Paese dove è stabilito il cedente soggetto passivo dell’imposta ( Italia);
- se, nel corso dell’anno, sarà superata la soglia minima annua di 10.000 euro, si applicherà, a partire da tale data, la regola standard impositiva basato sul luogo di destino dei beni ( Olanda).
Prima dell’entrata in vigore di questa novità il soggetto passivo Italiano, per vendere ai privati cittadini di un determinato stato, era obbligato a identificarsi ai fini IVA in ogni singolo paese, con conseguente complessità organizzativa e burocratica.
Grazie a questo sistema armonizzato e pensato per promuovere gli scambi all’interno dell’unione, gli adempimenti fiscali e gli obblighi di versamento dell’IVA avvengono in modalità più semplice rispetto al passato.
Questa procedura semplificata definita MOSS è un sistema ad oggi in uso per il commercio elettronico “diretto” che evita al cedente di identificarsi nel paese dell’acquirente e che gli consente, mediante la trasmissione di specifiche dichiarazioni Iva trimestrali, di effettuare i versamenti dell’imposta del proprio Paese.
Ecommerce indiretto: operazioni extra-ue
Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico indiretto verso controparti Extra-UE si applica la seguente disciplina IVA:
Operazioni B2B
Se acquistiamo dall’estero (extra UE) un bene stiamo effettuando un’ Importazione ex articolo 67 DPR n. 633/72. Per poter fare entrare il bene in Italia, bisognerà pagare l’IVA applicata in dogana, in bolletta doganale. L’IVA dovrà essere assolta congiuntamente alle imposte doganali;
In dogana il destinatario è considerato il dichiarante e quindi il debitore dell’obbligazione doganale all’importazione. Per importazioni < a 1.549,37 l’Iva e i diritti sono anticipati dall’amministrazione postale. Per importazioni > a €. 1.549,37, è necessario presentare in dogana una dichiarazione su modello conforme DAU.
Se invece stiamo vendendo ad un cliente azienda extra UE, stiamo effettuando un’esportazione ex articolo 8 DPR n. 633/72. Tale operazione prevede l’emissione di una fattura senza applicazione dell’IVA (le esportazioni sono infatti operazioni non imponibili, l’IVA verrà assolta dall’acquirente del bene nel paese di destinazione dello stesso).
Operazioni B2C
Con riferimento invece alle vendite a distanza effettuate da un cedente soggetto passivo Iva italiano a un privato residente in un paese extraUE, si applicano le ordinarie norme sulle esportazioni previste dall’articolo 8 D.P.R. 633/1972.
Deve pertanto essere emessa una fattura non imponibile ai sensi del predetto articolo 8 ed è necessario provare l’avvenuta esportazione. Pertanto, ancorché non obbligatoria, è consigliabile emettere comunque la fattura in quanto è un documento ordinariamente richiesto in dogana ai fini dell’esportazione.
Esiste ovviamente l’obbligo di registrazione dell’operazione nel registro dei corrispettivi (qualora non si emetta la fattura) o nel registro delle fatture emesse.
E-commerce indiretto in dropshipping
Il Drop Shipping rappresenta da qualche anno una delle nuove frontiere dell’e-commerce.
In pratica, consiste nella possibilità di vendere i propri prodotti online senza avere un magazzino fisico, evitando quindi il problema dell’invenduto.
Il venditore si affida al dropshipper, che spedirà direttamente i prodotti all’acquirente finale, fornendo garanzia e supporto.
Il venditore online, assume la figura del procacciatore d’affari, procurando nella pratica il cliente e aggiungendo il proprio Mark-Up al prezzo finale.